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Copyright del
giornalista:
una tutela da
rilanciare
Sono
trascorsi quasi vent’anni dal Convegno intitolato “Firma
d’autore, il copyright del giornalista”, organizzato dalla
SIAE e dalla Federazione Nazionale Stampa Italiana (Roma, 1988,
Camera dei Deputati), che mise in luce l’esigenza di tutelare
il giornalista anche in qualità di autore e non solo
in quanto partecipante ad un’opera
collettiva, come viene considerata la redazione di un
giornale.
Vent’anni durante i quali questa tutela non ha mai trovato
effettiva attuazione, mentre le nuove tecnologie hanno
amplificato l’utilizzo in campo giornalistico del lavoro
creativo, spesso in forme abusive e non remunerate.
Per contribuire al rilancio di
un settore assediato
dalla precarietà e dal
lavoro nero, l’Associazione
Sindacale Italiana per il Diritto d'Autore
ha iscritto il
“copyright del giornalista” fra le aree d’interesse del suo
impegno associativo.
È
opportuno precisare che la legge sul diritto d’autore contiene
diverse disposizioni che disciplinano l’opera dell’ingegno in
campo giornalistico. Come affermato in apertura, un quotidiano
viene considerato – al pari di un periodico – un’opera
collettiva, in quanto costituisce il risultato della
selezione ed organizzazione di più opere (o parti di opere)
effettuate da un direttore, che viene considerato autore
dell’opera collettiva stessa. Il diritto di utilizzazione
economica dell’opera collettiva spetta invece (salvo patto
contrario) all’editore, in quanto responsabile dell’iniziativa
nonché del rischio imprenditoriale.
Nessuno, quindi, può riprodurre una pagina o un estratto di
giornale senza una specifica autorizzazione
dell’editore.
Anni
fece scalpore il caso di una raccolta, pubblicata in una banca
dati tematica, di articoli estratti da “Le Monde” e da altri
quotidiani francesi, con indici disposti in ordine cronologico
e suddivisi per argomenti. Seguì un contenzioso di fronte al
Tribunale, e questa attività, esercitata a scopo di lucro e
senza il consenso dell’editore, venne ritenuta illecita in
quanto lesiva del diritto di proprietà intellettuale.
Possiamo quindi affermare, in
termini generali, che la proprietà intellettuale sul giornale
spetta all’editore, mentre al giornalista spetta la
remunerazione per il suo lavoro – ossia la realizzazione del
giornale – esercitato in qualità di lavoratore dipendente (nelle
varie forme contrattuali vigenti).
Il
giornalista ha comunque il diritto di utilizzare gli articoli
forniti alla rivista o al giornale, per riprodurli in estratti
separati o raccolti in volume, purché indichi la fonte dalla
quale sono tratti. Egli può inoltre riprodurre i suoi articoli
in altre riviste o giornali, salvo patto contrario.
Se in un passato recente la vita
effimera del giornale, destinata ad esaurirsi nell’attualità
della cronaca, aveva fatto ritenere sufficiente l’impostazione
sopra delineata, oggi le cose sono molto diverse. Le nuove
tecnologie della comunicazione hanno infatti reso possibili
ulteriori sfruttamenti delle opere giornalistiche che ne
giustificano una tutela anche in termini di diritto d’autore:
come opere, cioè, suscettibili di più utilizzazioni nel tempo.
Ecco, a titolo di esempio,
alcuni di questi “ulteriori sfruttamenti” che, con il rapido
sviluppo tecnologico, divengono sempre più complessi:
a) giornali elettronici
destinati ad una aggressiva concorrenza nei confronti della
stampa tradizionale (anche se, in Italia, sono le versioni
on line delle principali testate ad avere il maggior
numero di lettori). Va sottolineato che il prodotto on line
non è la semplice trasposizione in rete del giornale cartaceo.
Internet offre un nuovo modo di comunicare, caratterizzato da
un frequente aggiornamento delle notizie, dalla interattività
con il lettore e dal dinamismo dell’informazione, che sulla
rete viene rielaborata e archiviata in un contesto più ampio
ed articolato. L’informazione cambia linguaggio attraverso i
collegamenti ipertestuali e perde parte della sua
sequenzialità, consentendo percorsi guidati dal lettore;
b) riproduzione su dischi, su
video o su nastro, di articoli che vanno a costituire raccolte
antologiche, cronache di avvenimenti, opere monografiche, ecc.,
da porre in commercio anche come libri elettronici
consultabili via computer;
c) ritrasmissione su emittenti
via cavo di servizi giornalistici, rubriche o redazionali, già
pubblicati sui giornali o trasmessi da emittenti via etere;
d) ritrasmissione via satellite
di articoli, notiziari, servizi, ecc.
Come si vede, siamo in presenza
di un vasto ventaglio di esperienze, dove il lavoro
giornalistico, al di là dell’uso immediato nella testata
d’origine, può trovare nuove forme organizzative e nuove
potenziali utilizzazioni. Sempre più frequentemente
suscettibili d’essere remunerate attraverso il diritto
d’autore.
I proventi derivanti da queste
nuove forme di utilizzazione dovrebbero andare a vantaggio sia
del giornalista che dell’editore, prevedendo un comune impegno
a mezzo della SIAE (l’Ente incaricato della gestione del
diritto d’autore) per ottenere giuste remunerazioni da tutti
gli utilizzatori delle opere dell’ingegno, ed in particolare
da quelli che si avvalgono delle nuove tecnologie.
L’esperienza sta a dimostrare
che il vero dualismo, oggi, non è tra autori ed editori (che
sono pur sempre due facce di una stessa medaglia), ma tra
queste due categorie e le industrie e infrastrutture che
operano a livello globale e che, per la stessa entità degli
investimenti necessari, sono sempre più orientate a
coalizzarsi in grandi conglomerati, che sono l’esatto
contrario del mitizzato “caos libertario” che
caratterizzerebbe la “Rete”.
Nonostante le difficoltà,
qualche segnale di una nuova prospettiva si va delineando,
soprattutto in ragione dell’adeguamento alle direttive europee.
Con la legge 248/2000, ad
esempio, è stata introdotta anche nel nostro paese (seppure
con quasi vent’anni di ritardo rispetto ai principali partner
europei) una normativa che disciplina la “reprografia”, cioè
la riproduzione delle opere dell’ingegno mediante fotocopia.
La legge consente ora la
fotocopia “per uso personale” di opere protette nel limite
massimo del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico,
escluse le pagine pubblicitarie. A fronte di ciò, è dovuto un
compenso agli autori ed editori da parte di parte di tutti
coloro (imprese, enti o singoli utilizzatori) che fanno uso di
dette fotocopie.
In campo giornalistico, un
settore di particolare rilievo concernente la reprografia è
rappresentato dalle rassegne stampa, ossia quelle
selezioni di articoli di argomento più o meno specialistico
che le imprese realizzano quotidianamente e distribuiscono ai
propri dipendenti con fotocopie cartacee o via Intranet
interna.
In base alle norme sulla
reprografia, è oggi dovuta agli autori una giusta
remunerazione per queste forme di utilizzo delle opere
giornalistiche.
Difficilmente un’impresa che
distribuisce una rassegna stampa si rifiuterebbe di pagare
qualcosa per avere il diritto di continuare a fare le
fotocopie, piuttosto che spendere l’intera somma necessaria
all’acquisto dei giornali. Altrettanto può dirsi per la
Pubblica Amministrazione. Negli altri paesi europei, le
Società di autori percepiscono i proventi per la riproduzione
reprografica in due modi distinti: a livello contrattuale,
concludendo specifici accordi con gli utenti, oppure
incassando un prezzo stabilito per legge sulla vendita delle
fotocopiatrici (sul genere della nostra “copia privata”,
applicata ai supporti vergini in campo audiovisivo e
musicale).
Riassumendo, possiamo affermare
che il Convegno citato in apertura ebbe il merito
d’individuare la linea di demarcazione lungo la quale può
attuarsi, in ambito giornalistico, la tutela del diritto
d’autore: da un lato l’attività pubblicistica, connessa ad un
apporto più esplicitamente creativo (e che perciò vede nella
riforma della legge del diritto d’autore il terreno su cui
fondare le proprie rivendicazioni); dall’altro l’attività
dipendente, connessa alla realizzazione di un lavoro
collettivo, ad un rapporto di “fabbricazione” più indistinta
del prodotto giornalistico, e quindi regolabile attraverso il
normale contratto di lavoro.
Il requisito della creatività
(essenziale perché possa
configurarsi la tutela dell’opera dell’ingegno)
costituisce, in buona sostanza, il vero elemento
caratterizzante del “copyright del giornalista”.
Laddove il lavoro giornalistico
si limita alla semplice notizia o informazione come puro
annuncio dell’evento, non può aversi tutela del diritto
d’autore; quando si è in presenza di un lavoro creativo di
rielaborazione ed interpretazione della notizia, l’opera
giornalistica rientra invece nell’ambito di tutela di tale
diritto.
Un conto è il lavoro per il
quale il giornalista dipendente viene stipendiato (ossia fare
il giornale) ed un’altra cosa è tutto ciò che non rientra in
tale scopo: vale a dire gli sfruttamenti ulteriori.
Perché il “copyright del giornalista” possa uscire dal limbo
dov’è rimasto confinato per anni e divenire una realtà
effettiva capace di contribuire al rilancio della professione,
occorre percorrere due strade: da una parte pensare ad una
legge di riforma che guardi al diritto d’autore, e dall’altra
fare leva sui criteri di definizione dei profili professionali,
e quindi regolamentare il problema attraverso i sistemi
contrattuali vigenti.
Due
ambiti d’intervento di per sé non alternativi, ma anzi
complementari, sui quali esercitare il dovuto impegno di
riflessione ed azione.
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