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Diritto d’autore:
dalla Rivoluzione Francese alla
realtà virtuale
Le origini della proprietà
intellettuale
L’idea del diritto d’autore
(il concetto, cioè, che l’opera dell’ingegno appartiene a chi
l’ha creata ed è indipendente dal “corpus” materiale
dell’opera stessa), pur senza trovare esplicita formulazione
giuridica, era già nota al mondo antico. Ne troviamo tracce in
Seneca, che attribuiva dei diritti sui libri tanto al libraio
Doro quanto all’autore Cicerone, e negli epigrammi di Marziale
rivolti contro i plagiari che si attribuivano meriti
inesistenti. Ma la necessità di tutelare le opere artistiche e
letterarie venne avvertita solo dopo l’invenzione della stampa
che, consentendo la moltiplicazione in copia, dette impulso
alla formazione di rilevanti interessi economici connessi alla
nascente impresa editoriale. Troviamo infatti un primo esempio
di tutela specifica in materia (sia pure sotto forma di
semplice “privilegio”, vale a dire di concessione agli editori
della facoltà di stampare), soltanto nel secolo decimoquinto a
Venezia, da cui si diffuse in Francia e in Inghilterra. E sarà
proprio in Inghilterra che verrà per la prima volta
esplicitamente affermato un “diritto” dell’autore. Nel 1710
infatti il “Queen Anne Act” concedeva agli autori inglesi la
facoltà di autorizzare la pubblicazione delle proprie opere e
di opporsi alle contraffazioni, riconoscendo loro il
“copyright” o “diritto di copia”. Nel 1777 una decisione del
Consiglio del Re di Francia stabiliva che la proprietà
dell’opera apparteneva all’autore che poteva trasferirla per
contratto all’editore. Ma si trattava, in entrambi i casi, di
pronunciamenti che riguardavano il semplice supporto materiale
dell’opera a prescindere dagli aspetti più propriamente
“immateriali” della proprietà intellettuale.
A partire da quel momento,
Pierre-Auguste Caron de Beaumarchais (l’autore del “Barbiere
di Siviglia” e della trilogia di Figaro) intraprese una dura
battaglia per ottenere una legge che riconoscesse la piena
proprietà degli autori sulle opere di loro creazione. Incontrò
soprattutto due ostacoli: l’opposizione degli impresari di
spettacoli (e dei più importanti attori teatrali) e la
disorganizzazione degli autori, del tutto privi di una
coscienza di categoria; al punto che Voltaire sostenne che
essi sarebbero stati «sempre perdenti perché disuniti».
Beaumarchais intraprese dunque un’azione di sensibilizzazione
(suo il celebre motto “Unis et libres”: “Uniti e liberi”),
additando alle forze politiche ed alla pubblica opinione le
vicende di autori di genio condannati alla miseria.
Finalmente, con la legge del 19
luglio 1793, promulgata in Francia in pieno regime
rivoluzionario, la Convenzione Nazionale pose le basi della
moderna legislazione in materia. Una legge di pochi articoli,
ma tanto chiara e moderna da rimanere in vigore
nell’ordinamento francese fino al 1957.
Attraverso le invasioni
napoleoniche, il diritto d’autore fu quindi introdotto in
Italia: una prima legge organica in materia fu promulgata nel
1801 nella Repubblica Cisalpina. Ad essa seguirono, dopo la
restaurazione del 1815, altri provvedimenti legislativi in
alcuni degli Stati in cui era politicamente divisa la penisola;
provvedimenti tuttavia di scarsa utilità, date le troppe
frontiere che ne limitavano l’efficacia. Una successiva
convenzione del 1840, stipulata fra gli Stati Sardi, il
Granducato di Toscana e l’Austria, consentì ad Alessandro
Manzoni di promuovere una celebre causa contro l’editore Le
Monnier, che aveva riprodotto “I promessi sposi” (nella prima
stesura del 1827) senza autorizzazione e senza corrispondere
alcun compenso.
La prima legge italiana unitaria
sul diritto d’autore segue di poco l’unificazione politica e
porta la data del 25 giugno 1865. Essa fu poi tradotta, con
qualche modifica, nel testo unico del settembre 1882, rimasto
in vigore fino al 1926. Il 1° settembre 1926 fu emanato un
nuovo decreto contenente disposizioni sul diritto d’autore,
che resterà in vigore fino all’emanazione della legge n. 633
del 22 aprile 1941, tuttora vigente sebbene sottoposta a
numerose integrazioni e modifiche.
La nascita della SIAE e le
convenzioni internazionali
L’idea di un sodalizio per
tutelare i diritti degli autori sulle opere oggetto di
sfruttamento economico fu realizzata a Milano, nel 1882, per
iniziativa di alcuni dei maggiori intellettuali ed artisti
dell’epoca, tra i quali ricordiamo: Giovanni Verga, Giosuè
Carducci, Giuseppe Verdi, Ulrico Hoepli, Marco Praga, Arrigo
Boito, Giuseppe Giacosa, Edmondo De Amicis, Francesco De
Sanctis.
Fu così che nacque la SIAE (Società
Italiana degli Autori ed Editori), che venne poi riconosciuta
come ente morale nel 1891. Dopo alcuni decenni di attività,
nel 1926 la Società fu trasferita a Roma, mentre la sua
funzione di pubblico interesse si andava progressivamente
affermando, fino a trovare esplicita formulazione nella legge
633 del 22 aprile 1941 sulla tutela del diritto d’autore.
Nel 1926 la SIAE aderisce alla
CISAC (Confédération Internationale des Sociétés d’Auteurs et
Compositeurs), una organizzazione internazionale fra Società
di autori avente lo scopo di migliorare le legislazioni in
materia e di disciplinare i rapporti reciproci attraverso la
costituzione di un centro di studio e di documentazione.
Oggi la SIAE è collegata con
oltre cento Società di autori di tutto il mondo e provvede
alla tutela delle opere degli autori stranieri sul territorio
italiano in base alle convenzioni internazionali (vedi in
particolare:
Convenzione di Berna -
Convenzione universale
sul diritto d’autore
).
Le prospettive del diritto
d’autore
Si sarebbe tentati di affermare
che, rispetto a due secoli fa, la situazione degli autori sia
oggi molto migliorata. Ma sarebbe un’affermazione, per molti
versi, impropria. Se infatti Beaumarchais doveva lottare
contro l’avidità e la miopia degli impresari parigini, oggi
gli autori devono confrontarsi con un’industria culturale
sempre più aggressiva e potente. Un’industria che persegue
l’obiettivo esclusivo del profitto, senza preoccuparsi di
salvaguardare le “fonti creative” da cui è nata e che
costituiscono la “materia prima” delle sue produzioni. Il
rapido sviluppo delle tecnologie della comunicazione, inoltre,
sta imponendo al sistema di produzione e di circolazione delle
opere una serie di radicali mutamenti.
L’era dell’immateriale (o
della “realtà virtuale”) – come è stata definita la nuova fase
legata alla diffusione digitale – si presenta, per gli autori,
ricca di opportunità ma anche densa di incognite. Le nuove
tecnologie possono contribuire ad una più capillare diffusione
delle opere, ma, in assenza di norme adeguate, rischiano di
complicarne o addirittura di vanificarne la tutela. Le reti
telematiche, in particolare, consentendo di separare i
contenuti dell’opera dai supporti materiali – libri, dischi,
musicassette – che ne costituivano i tradizionali mezzi di
diffusione, stanno rivoluzionando le modalità di fruizione (l’abitudine
di scaricare via Internet opere dell’ingegno in violazione del
diritto d’autore è, purtroppo, difficile da estirpare,
nonostante gli indubbi risultati raggiunti sul piano legale, e
non solo). Per di più l’interattività, che consente ai
fruitori la possibilità di modificare (o di deformare) l’opera,
minaccia direttamente anche i diritti morali degli autori.
Certamente nella complessità
determinata dal nuovo scenario elettronico, diviene sempre più
insostituibile la gestione collettiva dei diritti da parte
delle Società degli autori, le uniche in grado di poter
stabilire un confronto con i colossi della comunicazione. In
questo momento le Società di autori di tutto il mondo,
consapevoli della sfida epocale, si stanno attrezzando per
garantire gli autori in rapporto ai nuovi modi di sfruttamento
delle opere, battendosi per ottenere un quadro di regole certe
che garantiscano la sopravvivenza della proprietà
intellettuale nonché l’introduzione di adeguate misure di
controllo che assicurino la corretta circolazione delle opere.
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