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Statuto associativo
Articolo 1
GENERALITÀ E SEDE
Nello spirito dei diritti, dei
principi e delle garanzie costituzionali in materia di
sviluppo della cultura (art. 9 Costituzione), la “ASSOCIAZIONE
SINDACALE ITALIANA PER IL DIRITTO D’AUTORE” (ASIDA) intende
attuare la primaria garanzia della professionalità e dei
diritti degli Autori di opere dell’ingegno appartenenti alle
diverse categorie creative, attraverso la tutela della
proprietà intellettuale e l’attuazione della Legge sul
diritto d’autore.
Per perseguire tale finalità,
l’Associazione Sindacale Italiana per il Diritto d’Autore si
richiama e si ispira, nella sua azione, ad una concezione
volta a favorire l’affermarsi di una visione solidaristica
della cultura, affinché nell’organizzazione della società
possa esplicarsi il libero sviluppo della personalità umana
attraverso la soddisfazione dei suoi bisogni intellettuali,
materiali e morali.
La ASIDA è una organizzazione
sindacale apartitica e apolitica, aperta al volontariato,
senza fini di lucro e con durata illimitata nel tempo.
La ASIDA è associato membro
nonché espressione sindacale di Gruppo Cultura Italia, network
culturale fondato il 21
luglio 2005 dallo scrittore Stanislao Nievo, che
rappresenta, tra l’altro, gli interessi morali e materiali
degli autori attraverso la partecipazione alla vita
associativa della SIAE.
La ASIDA attua rapporti di
collaborazione con l’associazione Autori Online, anch’essa
membro di Gruppo Cultura Italia, specie per quanto riguarda la
tenuta degli “Albi degli Autori” e le nuove modalità di
diffusione delle opere in Rete;
La ASIDA, nel rispetto del suo
statuto e della sua autonomia associativa ed organizzativa, è
soggetto riconosciuto dalla FISTEL-CISL per l’aggregazione del
mondo del lavoro professionale degli autori di opere
dell’ingegno nel settore della comunicazione.
La ASIDA ha sede in Roma e potrà
istituire e sopprimere, anche in accordo con le associazioni collegate, sedi di
rappresentanza e gruppi di promozione culturale e sindacale in
Italia e all’estero, stabilendone, ove occorra, i termini di
durata e gli ambiti territoriali.
Articolo 2
OGGETTO E SCOPI
L’Associazione Sindacale
Italiana per il Diritto d’Autore:
- tutela la proprietà
intellettuale e, quindi, l’attuazione della Legge 22
aprile 1941 n. 633 sul diritto d’autore, a favore degli
Autori: in conformità al principio costituzionale che
conferisce al Sindacato la tutela di un pubblico interesse, e
al dettato della Legge, appunto, sul diritto d’autore;
- tutela e (ove necessario ed
ove richiesto) gestisce il rapporto autore / editore /
produttore / gallerista, e soggetto / soggetti di
comunicazione e di utilizzo dell’opera (organizzazioni
teatrali, cinematografiche, musicali, case d’asta, artisti
interpreti ed esecutori, ecc.);
- tutela gli autori di opere
dell’ingegno, e tutti gli operatori della filiera della
cultura, dalla contraffazione e dalla concorrenza
sleale da parte di coloro che realizzano una qualunque
attività illecita, in evidente violazione del diritto d’autore;
- promuove l’attuazione del
dettato costituzionale di cui agli articoli: 4 comma 2 (diritto/dovere
alla attività o funzione del lavoro di autore; effettività di
tale diritto); 9 comma 1 (la Repubblica promuove lo sviluppo
della cultura); 21 comma 1 (diritto dei cittadini a
manifestare il proprio pensiero, con parole, scritti ed ogni
altro mezzo di diffusione); 39 comma 1 (l’organizzazione
sindacale a garanzia del lavoro di autore); 41 comma 2 e 3 (indirizzo
e coordinamento dell’attività economica a fini sociali;
l’attività economica privata non costituisce esercizio di una
libertà, bensì svolgimento di una funzione sociale);
- attua la tutela e promuove la
cultura del diritto d’autore come diritto di libertà per la
valorizzazione e difesa del lavoro creativo, anche con
riferimento alle forme di sfruttamento delle opere in Rete e
alle possibilità di utilizzo ed elaborazione indotte dai nuovi
strumenti della comunicazione digitale;
- esercita le attribuzioni che
la Legge 633/41 sul diritto d’autore riconosce alle
associazioni di categoria interessate;
- provvede alla tenuta di “Albi
degli Autori”, suddivisi nelle diverse categorie creative:
scrittori, artisti, musicisti, ecc., che possano contribuire
ad una maggiore conoscenza del panorama autorale italiano e
degli autori stranieri residenti in Italia (in tali Albi viene
pubblicata, a titolo gratuito, una nota biografica degli
autori iscritti per costituire una pubblica attestazione
dell’attività svolta).
L’Associazione, inoltre,
promuove e diffonde le finalità e gli obiettivi della sua
azione culturale e sindacale attraverso:
- l’organizzazione di
manifestazioni ed eventi a carattere artistico-culturale,
l’attività editoriale e la prestazione di servizi rivolti agli
autori, da realizzarsi anche attraverso apposite convenzioni
con associazioni, società ed enti collegati;
- l’organizzazione di
corsi formativi,
nonché di
studi, ricerche, attività didattiche o divulgative, anche in
collaborazione con il sistema scolastico ed universitario e
con istituzioni culturali e di ricerca italiane e straniere;
- la pubblicazione di un
bollettino d’informazione, su supporto cartaceo e/o
elettronico, inerente le problematiche della produzione
culturale (anche nei suoi risvolti sociali) e del diritto
d’autore;
- lo svolgimento di ogni altra
attività utile al conseguimento degli scopi statutari.
L’Associazione potrà stipulare
con enti pubblici o soggetti privati accordi o contratti di
qualsiasi natura e durata, utili o
anche solo opportuni al perseguimento delle proprie finalità,
quali, a titolo esemplificativo, l’acquisto di beni
strumentali o servizi, l’assunzione di personale, l’accensione
di mutui o finanziamenti.
Articolo 3
ASSOCIATI
Possono iscriversi
all’Associazione Sindacale Italiana per il Diritto d’Autore
tutti coloro che ne condividono le motivazioni ideali e le
finalità statutarie.
L’Associazione Sindacale
Italiana per il Diritto d’Autore potrà aderire, a sua volta,
ad associazioni ed enti che abbiano finalità affini alle
proprie, anche attraverso specifiche convenzioni ed accordi di
collaborazione.
I costituenti
sono gli associati intervenuti nell’Atto costitutivo, che sono
inamovibili.
Gli associati ordinari sono coloro che
intendono svolgere un ruolo attivo dando un concreto apporto
per il conseguimento degli scopi associativi e che presentano
domanda di iscrizione, controfirmata da almeno due costituenti,
accolta dalla Segreteria Generale; possono
intervenire in sede congressuale esercitando il diritto di
voto e di eleggibilità, a condizione d’essere in regola con il
pagamento della quota annuale di associazione.
Gli associati onorari sono
nominati dalla Segreteria
Generale, su proposta motivata del Segretario Generale,
in considerazione di riconosciuti meriti acquisiti nella loro
attività professionale e del contributo dato all’incremento
del patrimonio letterario ed artistico italiano; sono
esonerati dal pagamento della quota annuale di associazione e
possono intervenire in sede congressuale con voto consultivo.
Sono associati consultivi non
deliberanti tutti coloro (soggetti privati, Enti pubblici e
privati, Istituti o Istituzioni culturali o di altra natura,
italiani ed esteri) che intendono sostenere le finalità, i
programmi e le iniziative dell’Associazione, tra cui gli
iscritti agli “Albi
degli Autori” contemplati all’art. 2 del presente Statuto.
Tutti gli associati sono
tenuti all’osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e
delle deliberazioni degli Organi sociali. Le attività prestate
dagli associati a favore della Associazione sono a titolo
gratuito, ad eccezione di quanto stabilito all’art. 7, ultimo
comma, del presente Statuto.
Articolo 4
ORGANI SOCIALI
Sono Organi dell’Associazione
Sindacale Italiana per il Diritto d’Autore:
- il Congresso;
- il Consiglio Generale;
- la Segreteria Generale;
- il Segretario Generale;
- il Comitato dei Garanti;
- il Collegio dei Probiviri.
Nelle riunioni gli Organi
sono regolarmente
costituiti: in prima convocazione, con la presenza di almeno
la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione,
qualunque sia il numero dei componenti intervenuti.
Gli Organi collegiali
deliberano a
maggioranza assoluta dei voti dei presenti sulle questioni
poste all’ordine del giorno, con
l’eccezione delle
modifiche statutarie per le quali occorre anche il parere
favorevole del Comitato dei Garanti.
I membri degli Organi elettivi
rimangono in carica cinque anni e sono rieleggibili. Nel caso
in cui durante tale periodo si determinassero, per qualsiasi
motivo, delle vacanze di uno o più componenti degli Organi, il
Consiglio Generale potrà procedere al reintegro dei posti
vacanti.
Articolo 5
CONGRESSO
Il Congresso, composto da tutti
gli associati costituenti e ordinari, è il massimo Organo
della Associazione sindacale. Esso esamina e approva la
relazione del Segretario Generale sulla piattaforma culturale
e sindacale; detta le linee programmatiche nei vari rami di
attività; elegge il Segretario Generale nonché i membri della
Segreteria Generale e del Consiglio Generale.
Il Congresso si riunisce in via
ordinaria ogni cinque anni e, in via straordinaria, su
iniziativa della Segreteria Generale o su richiesta motivata
di almeno un quinto degli iscritti.
La convocazione del Congresso
avviene a cura del Segretario Generale, che ne dà notizia agli
associati con apposito comunicato. Il comunicato deve
contenere l’ordine del giorno degli argomenti da trattare
nonché l’indicazione del giorno, ora e luogo in cui si terrà
l’assemblea, in prima ed in seconda convocazione (che può
essere fissata nello stesso giorno della prima almeno due ore
dopo).
L’intervento degli associati in
sede congressuale può avere luogo anche mediante delega
scritta da un altro associato. Ciascun associato può essere
portatore di non più di una delega.
La elezione degli Organi sociali
di competenza del Congresso avviene, di norma, con voto palese
su lista unica concordata. Tuttavia, se lo richiede con atto
formale sottoscritto e presentato in Congresso almeno un
quinto degli associati, vengono attivate le procedure per il
voto segreto e per la presentazione di due o più liste. La
Commissione elettorale, composta dagli associati costituenti e
dai membri della Segreteria Generale, è coordinata dal
Segretario Generale.
Articolo 6
CONSIGLIO GENERALE
Il Consiglio Generale è composto
da un minimo di otto ad un massimo di dieci membri eletti dal
Congresso ed ha il compito di definire le strategie di
sviluppo culturale e sindacale dell’Associazione, in sintonia
con le linee programmatiche indicate dalle delibere
congressuali.
Il Consiglio Generale esercita
inoltre le seguenti attribuzioni:
- approva annualmente il
bilancio;
- approva le modifiche
statutarie previo parere favorevole del Comitato dei Garanti.
Il Consiglio Generale si
riunisce una volta l’anno per l’approvazione del bilancio ed
ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità o ne sia fatta
richiesta motivata da almeno un quinto dei suoi membri.
Articolo 7
SEGRETERIA GENERALE
La Segreteria Generale, composta
da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri eletti dal
Congresso, svolge tutte le funzioni utili alla gestione e allo
sviluppo dell’Associazione sindacale, ed in particolare:
- predispone il bilancio da
sottoporre all’approvazione del Consiglio Generale;
- delibera sulle domande di
iscrizione presentate dagli aspiranti soci ordinari;
- fissa l’ammontare della quota
sociale annua;
- su proposta motivata del
Segretario Generale, e in considerazione di riconosciuti
meriti acquisiti nel corso dell’attività professionale e del
contributo dato all’incremento del patrimonio artistico
italiano, potrà nominare un Presidente onorario e associati
onorari con funzioni consultive, che potranno far parte di una
“Consulta” composta da esponenti culturali emeriti e da
dirigenti sindacali particolarmente rappresentativi, nonché da
enti pubblici e privati, per consultazioni, sostegno e
incontri;
- su proposta motivata del
Segretario Generale, la Segreteria potrà inoltre nominare
annualmente un Comitato Esecutivo, composto da un numero di
membri stabilito dalla stessa Segreteria, che affiancherà il
Segretario Generale nella realizzazione delle attività
associative, esprimendo funzioni consultive. Possono far parte
del Comitato Esecutivo gli associati contemplati all’art. 3
del presente Statuto ed anche, parzialmente, persone estranee
all’associazione, scelte in base a criteri di professionalità
e competenza.
I membri della Segreteria
Generale possono farsi rappresentare, in sede di riunione, da
un altro membro della Segreteria. Ciascun membro della
Segreteria può essere portatore di non più di una delega.
La Segreteria Generale potrà
integrare le norme previste dal presente Statuto con un
Regolamento di attuazione.
Come previsto all’art. 3 del
presente Statuto, le
attività prestate dagli associati a favore dell’Associazione
sono a titolo gratuito; tuttavia, in relazione
all’esercizio di cariche sociali o al conferimento di apporti
di particolare rilevanza sotto il profilo della continuità e/o
dell’impegno professionale, la Segreteria Generale potrà
deliberare un compenso a favore dei componenti degli Organi o
anche di singoli associati, così come un rimborso spese anche
forfettario.
Articolo 8
SEGRETARIO GENERALE
Il Segretario Generale coordina
i lavori della Segreteria Generale, esercitando i più ampi
poteri di gestione, esecuzione e attuazione dell’“Oggetto e
scopi” dell’Associazione ed attuando le linee programmatiche
approvate dagli Organi collegiali, entro le quali ha piena
facoltà ed autonomia decisionale, sempre nel rispetto dei vari
scopi sociali.
Egli ha la firma e la
rappresentanza legale di fronte ai terzi e in giudizio. Può
conferire e revocare, per singoli atti, tale rappresentanza ad
altri membri della Segreteria Generale. Provvede a porre in
esecuzione le deliberazioni degli Organi sociali, sottoscrive
tutti gli atti amministrativi, può aprire e chiudere conti
correnti bancari e postali, e procedere agli incassi e ai
pagamenti. Può inoltre delegare e revocare ad un altro membro
della Segreteria il potere di sottoscrivere gli atti
amministrativi e di procedere agli incassi e ai pagamenti con
firma anche disgiunta da quella del Segretario Generale stesso.
Il Segretario Generale può
attribuire, anche con comunicazione scritta, compiti specifici
ai membri della Segreteria, e affidare a singoli associati
iniziative correnti, determinandone tempi e modi.
Il Segretario Generale può
conferire e revocare ad un membro della Segreteria Generale la
carica di Segretario Generale Aggiunto, con la funzione di
coadiuvarlo nell’esercizio delle attività e di sostituirlo in
caso di impedimento o di assenza.
In particolare il Segretario
Generale:
- presiede gli Organi collegiali;
- convoca, secondo necessità,
gli Organi collegiali stabilendo l’ordine del giorno delle
riunioni;
- provvede alla verbalizzazione
delle riunioni degli Organi;
- propone alla Segreteria
Generale la nomina degli associati onorari, del Presidente
onorario, dei membri della Consulta e del Comitato Esecutivo.
Articolo 9
COMITATO DEI GARANTI
Il Comitato dei Garanti, di cui
sono membri permanenti, di diritto, gli associati costituenti,
ha il “diritto/dovere” di esercitare la tutela e la vigilanza,
in punto di attuazione dell’“Oggetto e scopi” statutari e del
regolare funzionamento dell’Associazione.
Il Comitato dei Garanti ha
inoltre il potere di deliberare su eventuali problemi
interpretativi del presente Statuto, di esprimere preventivo
parere vincolante sulle modifiche statutarie, e di nominare i
membri del Collegio dei Probiviri al fine di garantirne la
piena autonomia e indipendenza.
Nel caso di rilevanti violazioni
dello Statuto su scelte fondamentali di politica culturale e
sindacale, il Comitato dei Garanti può disporre, con
provvedimento motivato, lo scioglimento degli Organi e la
nomina di un commissario. Avverso tale provvedimento, è
ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, il quale deve
pronunciarsi entro il termine di quindici giorni. La mancata
pronuncia equivale a ratifica e rende il provvedimento
immediatamente esecutivo.
Nel caso in cui ad uno dei
Costituenti venga conferita una carica in un Organo direttivo,
viene temporaneamente sospesa, per ragioni di incompatibilità,
la prerogativa di “Garante”.
Articolo 10
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri,
composto da tre membri, ha il compito di dirimere le
controversie e i conflitti interni, nonché di decidere sulle
vertenze elettorali e sui ricorsi contro presunte violazioni
dello Statuto. I Probiviri non possono far parte di Organi
deliberanti.
Articolo 11
PATRIMONIO
L’Associazione sindacale
provvede al perseguimento degli scopi di cui all’art. 2 con il
patrimonio sociale e, ove occorra, con l’intervento delle
associazioni collegate, con le quote degli iscritti, con
sovvenzioni dello Stato, con qualunque altra contribuzione ed
elargizione di enti pubblici e di privati.
Il patrimonio sociale è costituito: a) dai beni
mobili e da eventuali immobili e dai valori di proprietà
dell’Associazione e da quelli che, per acquisto o per altra
causa, vengano in sua proprietà; b) da contributi, quote,
erogazioni, lasciti diversi; c)
da eventuali fondi di riserva ordinari, straordinari e di
qualsiasi altra natura.
Articolo 12
SCIOGLIMENTO
DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione si
estingue ex art. 27 Cod. Civ., oppure con delibera
congressuale approvata da almeno due terzi e con il voto degli
associati costituenti. Nella delibera di scioglimento verrà
nominato un liquidatore, anche fra i non associati, e saranno
determinati i criteri di devoluzione dell’eventuale attivo di
bilancio e del patrimonio dell’associazione.
In caso di scioglimento,
la Segreteria Generale delibererà sulla destinazione del
patrimonio residuo, che dovrà essere
devoluto, dedotte le passività, ad
altra associazione con finalità analoghe.
Articolo 13
DISPOSIZIONI GENERALI
Per quanto non espressamente
contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle
disposizioni contenute nel Codice Civile e alle leggi in
materia.
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